Cos’è il contratto a “Canone Concordato”?

Si tratta di contratti abitativi con un canone calcolato sulla base di accordi territoriali firmati dai Comuni e dalle organizzazioni di categoria dei locatori e dei conduttori più rappresentative, che consentono, al verificarsi di alcuni requisiti, di godere di importanti detrazioni fiscali sia per il proprietario che per l’inquilino.

I contratti devono essere redatti sulla base di quanto previsto dalla normativa e sono di tre tipologie:

  • contratto 3+2 durata da un minimo di 3 anni + 2 anni di rinnovo
  • contratto studenti universitari durata da un minimo di 6 fino a 36 mesi
  • contratto transitorio durata da un minimo di 1 fino a 18 mesi


Come si calcola il canone ?

La determinazione del canone è una consulenza offerta gratuitamente a tutti gli associati di ASPPI MILANO.


Quali sono le agevolazioni previste per il “Canone Concordato”?

I proprietari delle unità immobiliari in affitto possono usufruire di :

  • Riduzione della base imponibile Irpef di un ulteriore 30%;
  • Riduzione del 30% della base imponibile per l’imposta di registro se non in “cedolare secca”
  • Cedolare secca al 10% invece del 21%
  • Possibilità di beneficiare della detrazioni del 25% sull’IMU ( o più per i comuni che lo prevedono)

Gli inquilini che adibiscono l’immobile ad abitazione principale possono usufruire di :

  • per i primi tre anni dal trasferimento della residenza agevolazioni fiscali ai fini Irpef di €. 495,80 se il reddito complessivo non supera €. 15.493,71 e di €. 247,90 se il reddito complessivo supera €. 15.493,71, ma  inferiore a €. 30.987,41.
  • Nei Comuni che lo offrono è previsto un fondo per la morosità incolpevole


Come si ottengono le agevolazioni previste per il “Contratto Concordato”?

Per il riconoscimento delle agevolazioni per i contratti concordati, è necessaria l’asseverazione dellattestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto.


Cos’è l’attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo ?

E’ il documento che attesta la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per accertare i contenuti dell’accordo locale e i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Può essere, in base a quanto previsto dall’ accordo territoriale del Comune in cui si trova l’immobile :

  • Unilaterale se necessità l’asseverazione di una sola organizzazione sindacale
  • Bilaterale se necessita l’asseverazione di un’organizzazione della proprietà edilizia e di un’organizzazione dei conduttori

Tutti gli accordi della Provincia di Milano stipulati successivamente al D.M. 16 gennaio 2017  prevedono l’asseverazione bilaterale dell’attestazione di rispondenza.

Sulla questione dell’ obbligatorietà o meno dell’asseverazione, in assenza di assistenza delle organizzazioni sindacali alla stipula del contratto, è stato interpellato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, con la risposta n. 1380 del 6 febbraio 2018, ha affermato che l’asseverazione del contratto non assistito, risulta obbligatoria.